"Made in Italy" e "100% Made in Italy": significato, normativa, casistica e certificazioni

Nel contesto economico globale le espressioni "Made in Italy" e "100% Made in Italy" non sono meri strumenti di marketing: sono indicazioni giuridicamente rilevanti, capaci di influenzare la percezione del consumatore, la competitività delle imprese e la tutela dell'identità produttiva nazionale. Il loro uso improprio può dar luogo a gravi conseguenze amministrative e penali.
Il "Made in Italy": inquadramento giuridico
A livello sovranazionale l'indicazione è disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), che all'art. 60 stabilisce il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale: un bene è originario di un Paese se vi ha subito una lavorazione economicamente giustificata, che abbia creato un prodotto nuovo o costituisca una fase importante del processo produttivo. In Italia la disciplina è rafforzata dalla Legge 350/2003 (art. 4, commi 49-50), che sanziona la falsa indicazione di origine, e dal D.L. 135/2009, convertito con Legge 166/2009, la "disciplina del Made in Italy".
La giurisprudenza
- Tribunale di Gorizia, sentenza n. 83/2014: illegittimo il "Made in Italy" su capi di abbigliamento sportivo in cui solo la cucitura finale avveniva in Italia, mentre taglio e assemblaggio erano svolti in Paesi terzi.
- Cassazione penale, sentenza n. 4537/2011: confermato il reato ex art. 517 c.p. per calzature prodotte prevalentemente in Cina, con la sola suolatura in Italia. La minima lavorazione italiana non conferisce l'origine.
- TAR Lazio, sentenza n. 5122/2018 (caso Moncler): confermata la sanzione AGCM per informazioni ingannevoli sull'origine di prodotti presentati con forti richiami all'italianità ma assemblati fuori dall'UE.
La tolleranza del 10%
L'art. 33 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 ammette materiali esteri appartenenti alla stessa voce doganale del prodotto finito purché non superino il 10% del valore franco fabbrica. Un cappotto cucito e confezionato in Italia può essere "Made in Italy" anche se il 10% del valore dei tessuti proviene dall'estero; una sedia disegnata e assemblata in Italia anche con viti, colla e piccole parti importate; una piastrella di Caltagirone cotta, smaltata e decorata in loco anche con argilla straniera, entro il limite.
"100% Made in Italy": la certificazione volontaria
Ha un valore più stringente, è disciplinata dall'art. 16 della Legge 166/2009 ed è rilasciata principalmente da ITPI, Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani. Richiede che l'intero ciclo produttivo avvenga in Italia, con materiali italiani o ad alta tracciabilità, tecniche rispettose delle tradizioni manifatturiere e dei criteri di igiene, sicurezza e tutela dei lavoratori. Il mancato rispetto comporta la revoca e potenziali sanzioni.
"Made Green in Italy"
Introdotto dall'art. 21 della Legge 221/2015 e disciplinato dal D.M. 56/2018, è un marchio ambientale volontario per i prodotti italiani a basso impatto lungo l'intero ciclo di vita, calcolato con la metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Unisce origine e sostenibilità.
Esiste un "Made in Europe"?
Non esiste una certificazione unica con requisiti stringenti e un unico ente. Il Codice Doganale disciplina l'origine non preferenziale: un prodotto può essere "Made in [Stato membro]" se vi ha subito l'ultima trasformazione sostanziale. Esistono marchi volontari di associazioni e, nel settore agroalimentare, le DOP e le IGP.
Gli enti certificatori
Tra i pubblici: Unioncamere, l'Agenzia ICE e il MIMIT, organo di vigilanza e indirizzo. Tra i privati: ITPI per il "100% Made in Italy"; CSQA, leader nell'agroalimentare; DNV, TÜV Italia e Bureau Veritas per tracciabilità, qualità e sostenibilità; Certottica per l'occhialeria.
Le conseguenze dell'uso improprio
- Sanzioni amministrative: Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), con l'AGCM per pratiche scorrette e pubblicità ingannevole; Legge 350/2003 per false indicazioni di origine.
- Sanzioni penali: art. 517 c.p. (reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro), art. 517-quater c.p. per l'agroalimentare (da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 100.000 euro), art. 474 c.p. per i segni contraffatti.
- Azioni civili: concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., con risarcimento, inibitoria e pubblicazione della sentenza.
- Danno reputazionale: perdita di fiducia, ritiro dei prodotti, difficoltà di accesso ai mercati esteri, costi legali.
Conclusioni
Il rafforzamento della tutela del Made in Italy, specie nella forma certificata, è un asset strategico per competere su qualità, tracciabilità e identità culturale. Un sistema di certificazione completo fidelizza il consumatore, tutela il know-how, valorizza i distretti e favorisce l'export anche nei Paesi con requisiti elevati. Investire in certificazione e controllo significa offrire al mondo un modello di produzione etico, tracciabile e sostenibile, che si traduce in fiducia e valore nel tempo.



